Lo scorso 24 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n 118/2021 (già in vigore dal giorno successivo) che, modificando l’art. 389 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dispone il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi al 16 maggio 2022.
Più in particolare, il testo del decreto prevede:
– un rinvio generalizzato dell’entrata in vigore del Codice della crisi, funzionale anche all’adeguamento degli istituti in esso contenuti alla Direttiva europea 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva;
– un ulteriore rinvio del Titolo II del Codice della crisi, relativo alle misure di allerta, al 31 dicembre 2023;
– una nuova procedura di “composizione negoziata della crisi” (artt. 2-17), tesa a favorire il risanamento, con costi e in tempi contenuti, delle imprese in difficoltà. Si tratta di un istituto attivabile su base esclusivamente volontaria, cui si accede tramite istanza telematica alla Camera di commercio competente, la quale – per il tramite di una commissione – nomina un esperto terzo, indipendente e munito di specifiche competenze, cui è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori;
– l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale, già previsti dal Codice della crisi, introdotti mediante la modifica delle norme della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ancora in vigore.
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