Il Legislatore, con la legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, ha integrato (più specificamente attraverso gli artt. da 30-ter a 30-sexies) in alcuni punti la disciplina della composizione negoziata della crisi d’impresa, contenuta nel d.l. n. 118/2021 (convertito con legge n. 147/2021).
Gli artt. da 30-ter a 30-quinquies riguardano la piattaforma telematica (disciplinata dall’art. 3 del d.l. n. 118/2021) che l’imprenditore è chiamato ad utilizzare per avviare la procedura di composizione negoziata della crisi, con la richiesta di nomina dell’esperto.
L’art. 30-sexies disciplina le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati ovvero l’obbligo a carico dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di comunicare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo i ritardi di pagamento, con l’invito a richiedere la composizione negoziata; la nuova disciplina prende il posto di quella – in parte diversa – contenuta nell’art. 15 del Codice della Crisi per cui, come è noto, è stata posticipata – ad opera del d.l. n. 118/2021 – l’entrata in vigore al prossimo 31 dicembre 2023.
Il testo integrale delle norme è disponibile in Gazzetta Ufficiale.